Art. 2.
(Attività di prevenzione e di accertamento. Codici antimolestie).

      1. I datori di lavoro, i committenti o gli utilizzatori ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e le rispettive rappresentanze sindacali adottano tutte le iniziative necessarie, ivi comprese apposite regole di comportamento, tenendo conto anche dell'esigenza di promuovere condizioni di pari opportunità, intese a prevenire e a contrastare i fenomeni di violenza e di persecuzione psicologica di cui alla presente legge e a rimuoverne le cause.
      2. Qualora gli atti e i comportamenti di cui all'articolo 1 siano denunciati, da parte di singoli o da gruppi di lavoratori, il datore di lavoro, i committenti o gli utilizzatori ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, anche su richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali, hanno l'obbligo di porre in essere procedure tempestive di accertamento dei fatti denunciati e di predisporre misure idonee per il loro superamento, anche coinvolgendo, ove ne ravvisino la necessità, i lavoratori dell'area interessata.
      3. I soggetti che stipulano i contratti collettivi nazionali di lavoro hanno la facoltà di adottare codici antimolestie e, in particolare, codici volti alla prevenzione degli atti e comportamenti di cui all'articolo 1, anche mediante procedure di carattere conciliativo e tecniche incentivanti.